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Tutela della Privacy - Legge
N.675/96 del 31.12.96
Art. 10
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Informazioni rese al momento della raccolta
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L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere preventivamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione, la residenza o la sede del
titolare e, se designato, del responsabile.
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L’informativa di cui la norma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) (Particolari
trattamenti in ambito pubblico. La presente legge non si applica al
trattamento dei dati personali effettuato: (omissis) e) da altri
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificatamente il trattamento e 14, comma 1, lettera
d) (Limiti di esercizio. I diritti di cui all’articolo 13,
comma 1, lettere c) e d) , non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti dei dati personali
raccolti: (omissis) d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive
finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilità;)
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Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
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La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l’informativa all’interessato un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
ovvero si rivela, a giudizio del garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, atresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio, n.271, e successive modificazioni o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento.
Art. 11 - Consenso
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Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti
pubblici o di enti economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato.
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Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
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Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se ne
sono state rese all’interessato le informazioni di cui
all’articolo 10.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
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In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
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Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
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I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
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Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
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Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
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